STATUTO AVECOR
Articolo 1 - Denominazione - sede - durata - natura
- È costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile, l’Associazione denominata “Associazione Veneto Corale” (A.Ve.Cor. – da ora denominata Associazione).
- L’Associazione ha sede legale in Venezia, via Jacopo del Cassero, n. 4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L’Associazione ha durata illimitata.
- L’associazione è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.
- L’associazione opera nel rispetto dei seguenti principi:
- ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- ha obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- applica la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- ha obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- applica l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- applica l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
Articolo 2 - Finalità
- L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, e di utilità sociale. In particolare, l’associazione ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la cultura musicale e in particolar modo quella vocale-corale.
- Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:
- organizzazione e produzione di eventi concertistici di carattere corale e vocale in genere, con o senza strumenti, al fine di valorizzarne il patrimonio storico e sociale, delle varie realtà culturali presenti in Veneto;
- promuovere la cultura musicale corale e vocale, in genere, incrementando e coordinando
l’educazione e l’animazione musicale nel contesto sociale e culturale di realtà formative e aggregative del Veneto; - organizzare e coordinare iniziative volte a sostenere il processo di formazione e aggiornamento dei cori e gruppi vocali, coristi, direttori di coro, insegnanti; promuovere,
- organizzare e coordinare corsi di didattica corale e musicale in genere;
- organizzare e coordinare convegni e appuntamenti di studio, divulgazione e promozione del patrimonio musicale corale e vocale, in particolare del Veneto, e più in generale musicale, curandone la diffusione con pubblicazioni, notiziari, informazioni, prodotti discografici specializzati;
- sviluppare rapporti e collaborazioni con altre associazioni e/o organizzazioni similari, italiane ed estere su basi di reciprocità;
- stabilire relazioni continuative con Enti pubblici e privati, amministrativi, culturali, artistici,
scolastici, turistici e istituti editoriali operanti nel settore; - organizzare manifestazioni a scopo benefico.
- promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie
finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; - promuovere ogni altra attività compatibile con le finalità sociali; ove necessario e possibile, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
di collaborazioni ed attività occasionali anche, se necessario, ricorrendo ai propri associati. - L’associazione potrà svolgere attività occasionali di raccolta fondi nel rispetto dell’art. 143 del TUIR e della normativa in materia.
- L’associazione opera prevalentemente, non esclusivamente, nel territorio della Regione Veneto e, in taluni specifici casi deliberati dal consiglio direttivo, anche in ambito extra regionale.
Articolo 3 - Soci
- Sono soci dell’associazione le persone giuridiche ovvero i complessi corali e i gruppi vocali (da ora in avanti soci), con o senza l’ausilio strumentale aventi sede nel territorio della Regione del Veneto che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- Non sono ammessi cori e/o gruppi vocali iscritti ad associazioni corali regionali con finalità analoghe all’Associazione Veneto Corale .
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.
- L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di socio temporaneo.
- La quota associativa è intrasmissibile.
- Il numero degli associati è illimitato.
Articolo 4 - Diritti e doveri sei soci
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata, esclusivamente a favore degli scopi associativi, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.
- I soci devono versare la quota sociale annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
Articolo 5 - Recesso decadenza ed esclusione del socio
I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione.
- Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione e deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo. Questa ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.
- Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio: - abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;
- abbia violato in modo grave le disposizioni dello statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni assunte dagli organi sociali. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Articolo 6 - Organi sociali
1. Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.
Articolo 7 - Assemblea
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci rappresentati dal proprio rappresentante legale o, in sua vece, conferendo delega scritta, da altro membro iscritto al proprio complesso corale/gruppo vocale. Ogni associato ha diritto a un voto.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi
- Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
- L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, o a richiesta di almeno un decimo dei soci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci.
- L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- Il Presidente dell’Associazione e i membri del consiglio direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Articolo 8 - Compiti dell’Assemblea
- L’Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all’anno, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. È validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
- approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva l’eventuale regolamento interno e le sue modifiche;
- elegge il Presidente dell’Associazione scelto tra i propri associati;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo scelti tra i propri associati;
- elegge il Revisore Unico;
- delibera in ordine all’esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
- Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea,
senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni. - L’Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento
dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
a. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
b. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. - I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
- I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari variabile da 5 (cinque) a 7 (sette) membri compreso il Presidente.
- Sono soggetti a elettorato passivo tutti i membri appartenenti ai gruppi vocali e i cori che sono in regola con l’iscrizione all’Associazione.
- Ogni socio può esprimere un solo candidato. Nel caso in cui l’eletto abbia anche mandato per rappresentare il socio iscritto cui appartiene, per le stesse funzioni di rappresentanza all’interno dell’Associazione delega a questa funzione, fino al termine del mandato, un altro membro della propria Associazione.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 2 (due) mandati consecutivi.
- Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo che approva il presente Statuto e ha durata di 1 (uno) anno e i suoi membri possono essere rieletti per altri due mandati come al precedente comma 2.
- Il Consiglio Direttivo può avvalersi della figura del Segretario dell’Associazione, che può essere nominato anche al di fuori dei membri eletti e dei soci, e dura in carica quanto lo stesso organo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.
- Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.
- I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
- Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinari amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
c. redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
d. nominare il Vice Presidente e l’eventuale Segretario;
e. surrogare gli eventuali consiglieri decaduti, per dimissioni od altra causa; coloro che subentrano comunque rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio;
f. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
g. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
h. fissare la quota annuale di adesione all’Associazione; - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
- Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
- Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche in televideoconferenza o altra modalità consentita dalle moderne tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
- Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 - Presidente
- Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione.
- In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 11 - Il Segretario
- Il Segretario, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
- Coadiuva il Presidente alla esecuzione delle delibere consiliari e sovrintende e attua i servizi amministrativi dell’Associazione.
- Il Segretario può esercitare specifici compiti e funzioni su incarico del Consiglio Direttivo.
- Il Segretario non ha diritto di voto in Consiglio Direttivo e in Assemblea.
- Il ruolo di Segretario è ricoperto a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.
- In caso di assenza di nomina le funzioni di Segretario saranno assolte da membri del Consiglio stesso.
Articolo 12 - Revisore Unico
- Il Revisore Unico è nominato dall’Assemblea dei soci fra gli associati o terzi e che sia in possesso di adeguate competenze economico-contabili ma non necessariamente iscritto all’albo.
- Il Revisore Unico dura in carica quanto il mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per massimo 2 mandati consecutivi.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore Unico decada dall’incarico, subentra il Revisore primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo.
- Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore Unico ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale depositato presso la segreteria dell’Associazione in apposito libro nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
Articolo 13 - Risorse economiche
- L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da: a. quote associative annuali;
b. contributi degli aderenti e/o di privati;
c. eredità, donazioni e legati;
d. contributi da fondazioni e associazioni;
e. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
f. contributi di organismi internazionali;
g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali al raggiungimento delle
finalità associative e a carattere non prevalente;
h. altre entrate compatibili con la normativa in materia; - L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
- L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
Articolo 14 - Rendiconto economico-finanziario
- Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le uscite sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di uscita e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
- Il conto preventivo viene approvato entro il 30 aprile dell’annualità in corso.
Articolo 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
- L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 16 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.